Diramate dalla Regione Emilia-Romagna, condividiamo le indicazioni operative per sostenere l’applicazione di procedure che perseguano la massima sicurezza.
La Direzione generale cura della persona, salute e welfare specifica che:
1. Non è richiesta alcuna certificazione di salute per l’ammissione al nido.
2. Il bambino, così come l’operatore del nido, non dovrà accedere ai servizi educativi in caso di convivenza con una persona con sospetta infezione da SARS-CoV-2 o diagnosi confermata: la riammissione avverrà secondo le indicazioni del Dipartimento di sanità pubblica (DSP). Bambino e operatore, inoltre, non dovranno accedere ai servizi educativi, o potranno essere allontanati dagli stessi, nel caso presentino sintomi rilevanti compatibili con CoVID-19:
• temperatura >37.5°C
• sintomi respiratori acuti come tosse o rinite con difficoltà respiratoria
• vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere)
• diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide)
• perdita del gusto (in assenza di raffreddore)
• perdita dell’olfatto (in assenza di raffreddore)
• cefalea intensa
Si ricorda che, soprattutto nei bambini fino ai sei anni di vita, la sola rinorrea/rinite (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre o di criteri di rischio epidemiologico come esposizione a un caso positivo per SARS-CoV-2. I sintomi indicati, validi ai fini della prevenzione di CoVID-19, integrano e non sostituiscono quelli delle comuni patologie contagiose (come congiuntivite purulenta, parassitosi, sospetto di malattia infettiva), che continuano a rappresentare motivo di non frequenza dei servizi educativi. Il “patto di corresponsabilità” fra gestori dei servizi educativi e famiglia potrà contenere un richiamo a quanto qui esposto.
3. Come previsto dalla Legge regionale 16 luglio 2015 n.9 art. 36 sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico/comunità educativa, la certificazione medica per riammissione alla frequenza dopo assenza per malattia è pratica non efficace e obsoleta, che toglie tempo all’attività di assistenza clinica ed educazione/informazione alle famiglie che invece più opportunamente caratterizza il compito del pediatra di libera scelta (PLS). In caso il bambino/a sia stato allontanato dal nido per comparsa di sintomatologia acuta (lista sopra riportata) o sia stato assente per più giorni, in base alla valutazione del PLS, potranno verificarsi due situazioni:
• Nel sospetto di un caso di CoVID-19 il PLS richiede con le modalità in uso nella propria Azienda l’esecuzione del tampone diagnostico. In caso di positività il bambino rimarrà a casa fino a risoluzione dei sintomi ed esito negativo di due tamponi eseguiti ad almeno 24 ore di distanza, seguendo le indicazioni del dipartimento di sanità pubblica (DSP) relativa alla riammissione in comunità. Il bambino rientrerà poi in comunità con un attestato del DSP di avvenuta guarigione. In caso di negatività, invece, il PLS produrrà un certificato per il rientro in comunità una volta terminati i sintomi in cui si riporta il risultato negativo del tampone.
• In caso la sintomatologia non sia riconducibile a CoVID-19 il PLS gestirà, come avviene normalmente, la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al nido. Come stabilito dalla legge regionale -e dal Piano Scuola 2020-2021 del Ministero dell’Istruzione che a pg. 15 recita […] pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale […] – in questi casi non è richiesta alcuna certificazione per il rientro al nido. Similmente, non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia, ma si darà credito e valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia.
Kyriakoula Petropulacos
La Direttrice
Prot. 04/09/2020.0575536.U